Questo sito NON utilizza cookie di profilazione. Proseguendo nella navigazione si accetta l'utilizzo dei cookie eventualmente di terze parti. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l'informativa estesa.
LEGGI E NORME 10-01-2022

Nuovi requisiti della legna da ardere per l'accesso agli incentivi. Stop alle autodichiarazioni, valido solo materiale certificato

Il Decreto di recepimento della Direttiva europea REDII detta i nuovi criteri per accedere agli incentivi: le novità per quanto riguarda la legna da ardere

Lo scorso 30 novembre l’Italia ha completato il recepimento della Direttiva europea Energie Rinnovabili nota come RED II, risolvendo la recente messa in mora del nostro Paese da parte della Commissione Europea per inadempienza. 

Nel testo del D.lgs. 199/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale si chiariscono gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili. 

I criteri di sostenibilità introdotti dalla RED II si applicano ai combustibili solidi da biomassa (per quanto riguarda le novità del pellet, ne abbiamo parlato qui) destinati a impianti di potenza termica uguale o superiore ai 20 MW oppure ai 2 MW per gli impianti che impiegano combustibili gassosi da biomassa. Il D.lgs. 199/2021 di recepimento prevede inoltre (art. 29) criteri applicabili a tutti “gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati”, ad es. Conto Termico e detrazioni fiscali quali Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, ecc. 

Il Decreto prevede che possano essere incentivati solo gli impianti e apparecchi alimentati a legna da ardere per cui siano soddisfatti i seguenti requisiti relativi al combustibile:

  • Per le caldaie a legna con potenza termica nominale inferiore ai 500 kW la legna da ardere dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato omologato. La qualità del biocombustibile dovrà essere certificata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base di analisi delle proprietà del biocombustibile accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-5;
  • Per le stufe a legna (UNI EN 13240) il combustibile dovrà essere certificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, (analisi accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-5). Sebbene la norma prescriva necessariamente la classe di qualità A1, un refuso nel testo normativo (viene indicato “pellet” anziché “legna”) potrebbe causare difficoltà interpretative e/o applicative. I futuri decreti attuativi dei singoli interventi incentivanti potranno sanare questa incongruenza;
  • Per i termocamini (UNI EN 13229) la legna da ardere dovrà necessariamente essere certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. La norma non prescrive una specifica classe minima di qualità, né specifici obblighi di accreditamento dell’organismo di certificazione. Si ritiene che questo dipenda da una dimenticanza materiale del legislatore che potrà essere sanata dai decreti attuativi dei singoli interventi incentivanti.

Va inoltre evidenziato che è espressamente previsto l’obbligo, per caldaie (≤ 500 kWt) e stufe, di indicare nella documentazione d’acquisto della legna da ardere sia la classe di qualità sia il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore, e da questi messo a disposizione del distributore. Anche in questo caso l’assenza di un’analoga disposizione per i termocamini a legna dipenda da una dimenticanza del legislatore che potrà essere sanata in futuro.

Nonostante alcune mancanze del testo normativo, generalmente non saranno più sufficienti autodichiarazioni relative alla classe di qualità della legna da ardere, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225-5. Sarà quindi obbligatoria una certificazione “completa” della legna ardere, quale è BiomassPlus® (www.biomassplus.org). L’art. 6 del D.lgs. 199/2021 prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore (15 dicembre 2021) il MiTE provveda a emanare i decreti per l'attuazione dei sistemi di incentivazione e dei relativi criteri direttivi.