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INCENTIVI 21-07-2020

Superecobonus 110%: le opportunità per apparecchi e caldaie a biomassa

A cura di Annalisa Paniz

È stato pubblicato il testo del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25).
Si tratta della conversione in legge del cosiddetto “Decreto Rilancio” costituito da 266 articoli che riguardano  molteplici argomenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica , per una spesa totale di 55 miliardi.
Per complessità ed entità questa articolazione normativa ha carattere decisamente straordinario nella storia della nostra Repubblica e dà conto della grave situazione contingente causata dal Covid-19.
Tra le varie misure previste, quelle riferite alla promozione dell’efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili, contenute al Titolo VI, sono state oggetto di notevole attenzione, sia nel confronto parlamentare sia nel mondo economico dei settori coinvolti. Il dibattito politico ha interessato anche il riscaldamento domestico a biomasse che, per la prima volta, ha catalizzato parte dell’attenzione nella negoziazione parlamentare fra le forze politiche coinvolte.
Di seguito presentiamo un riepilogo delle misure più importanti che riguardano i temi energetici di nostro interesse, dal Superecobonus previsto dall’art.119 alla Cessione del credito di cui all’art.121.

Articolo 119
L’Art. 119 individua le tipologie di interventi di efficienza energetica per le quali la detrazione dell’ecobonus si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Al comma 1 sono indicati gli interventi così detti “trainanti” ossia che consentono di accedere direttamente alla detrazione del 110%. Al comma 2 sono invece indicati gli interventi così detti “abbinati”, i quali devono essere realizzati in abbinamento ad almeno uno degli interventi trainanti per poter accedere alla detrazione del 110%.
Interventi trainanti per il Superecobonus 110%
In base al comma 1 dell’Art. 119, i lavori importanti di riqualificazione energetica possono ottenere la detrazione del 110% in 5 anni (Superecobonus) se rientrano nelle seguenti tipologie di intervento.

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa è fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari, 40mila euro per i condomìni fino a 8 unità e 30mila euro per quelli più grandi per ciascuna unità immobiliare. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Solo nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomìni più grandi. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti  per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, ivi compresigli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE , con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Pertanto, in base al nuovo testo del decreto, le caldaie a biomassa 5 stelle rientrano fra gli interventi trainanti qualora realizzati in unità unifamiliari, nelle aree non metanizzate dei comuni non interessati a procedure di infrazione europee per la qualità dell’aria. La lista dei comuni interessati dalle procedure di infrazione non risulta ancora disponibile ma riteniamo che a breve il Ministero dell’Ambiente fornirà un elenco dettagliato.
Tutti gli interventi agevolati dall’ecobonus rientrano nella detrazione del 110% se eseguiti in abbinamento a uno degli interventi trainanti
In base al comma 2 dell’Art. 119, tutti gli interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, possono accedere al Superecobonus del 110% se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1.
Tra questi interventi, previsti dall’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alla lettera c) sono inclusi i generatori a biomasse (caldaie e apparecchi domestici), nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento.
Pertanto, i generatori a biomasse possono beneficiare della detrazione del 110% se installati in abbinamento anche a uno soltanto degli interventi trainanti di:
a) Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico).
b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
c) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari . Questo significa che oltre all’installazione delle caldaie 5 stelle nei limiti precedentemente riportati, i generatori a biomasse intesi quali apparecchi domestici e caldaie, possono comunque essere installati in abbinamento agli impianti citati, come ad esempio i collettori solari.
In merito ai requisiti che dovranno avere i generatori a biomasse installati in abbinamento a un intervento trainante, ricordiamo che nel Vademecum redatto da Enea attualmente vigente (versione 25 marzo 2020), è riportata la definizione di “impianto termico” contenuta nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
Si precisa, inoltre, che il generatore di calore deve possedere i seguenti requisiti:

  • un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
  • la certificazione ambientale di cui al D.M. 07/11/2017 n. 186, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
  • il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
  • conformità alle norme UNI EN ISO17225-2 per il pellet, UNI EN ISO17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

È altresì opportuno precisare che per i generatori a biomasse rientrati fra gli interventi da eseguirsi in abbinamento ad uno degli interventi trainanti, si dovrà fare riferimento ai requisiti minimi previsti dal decreto in fase di emanazione da parte del MiSE. In base alle informazioni non ancora ufficiali, l’accesso alle detrazioni del Superecobonus nell’ambito di un intervento congiunto, sarà subordinato al possesso della certificazione ambientale con classe di qualità pari a 4 stelle o superiore ai sensi del D.lgs 186/2017.

Superecobonus: alcune particolarità introdotte dal testo approvato

  • Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superecobonus si applica a tutti gli interventi previsti al comma 2, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
  • Il Superecobonus per l’efficienza energetica sarà riconosciuto anche ai lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Si tratta di interventi rientranti nella definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001).

Le condizioni per accedere al Superecobonus
Nel loro complesso, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati devono:

  • garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile (qualora la classe prima dell’intervento sia la A3). Questo va dimostrato mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata prima e dopo l’intervento.
  • rispettare i requisiti minimi previsti dal DM 26 giungo 2015.

Per l’ammissione al Superecobonus i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 4 giugno 2013, .63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per attestare la congruità delle spese i tecnici dovranno fare riferimento ai prezziari in fase di definizione dal Mise. Fino ad allora, si utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio o i prezzi di mercato del luogo in cui si effettuano i lavori.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.
I tecnici abilitati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale congruo al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Superecobonus: i soggetti ammessi e le seconde case
Il Superecobonus si applica ai seguenti soggetti:

  • persone fisiche (non nell’esercizio di imprese, arti o professioni)
  • condomìni
  • IACP
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore
  • associazioni e società sportive dilettantistiche

Una delle novità è la possibilità, per le persone fisiche, di ottenere il Superecobonus su un numero massimo due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Ciò significa che, indirettamente, l’accesso ai bonus è esteso anche alla seconda casa senza distinzione.
Per le società sportive non dilettantistiche (ASD), il Superecobonus riguarderà solo gli interventi relativi agli spogliatoi.
Saranno invece espressamente escluse dal beneficio fiscale le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Articolo 121
Sconto in fattura e cessione del credito
Per gli interventi beneficiari del nuovo Superecobonus 110%, in alternativa alla detrazione fiscale, il contribuente potrà optare per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti fra cui istituti di credito e intermediari finanziari.
  • un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tali opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Per la cessione del credito o dello sconto in fattura il contribuente deve acquisire il “visto di conformità” dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diretto alla detrazione d’imposta.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito, si applicano anche alle spese relative agli interventi agevolati dai bonus fiscali già in essere:

  • ristrutturazioni edilizie (recupero del patrimonio edilizio): manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • risparmio energetico (ecobonus)
  • sismabonus
  • bonus facciate.

I crediti d’imposta ottenuti attraverso questi interventi possono essere utilizzati anche in compensazione di imposte e contributi previdenziali sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita degli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Gli altri bonus per gli edifici
I nuovi Superecobonus al 110% si aggiungono a quelli già vigenti che rimangono, quindi, in essere senza subire variazioni:

  • bonus ristrutturazione edilizie del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • risparmio energetico (ecobonus) dal 50% all’85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento;
  • sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
  • bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
  • bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
  • bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate.

I provvedimenti attuativi
Per completare il quadro e rendere finalmente operativo il Decreto si dovranno attendere i decreti attuativi che dovranno essere emananti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 77/2020.

I provvedimenti attuativi di nostro interesse sono sostanzialmente tre:

  • il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con riportate le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito;
  • il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
  • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea e i requisiti minimi per accedere all’incentivo.