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EMERGENZA CORONAVIRUS 16-04-2020

Documentazione necessaria per le imprese operative in emergenza Covid-19

Alcune imprese della filiera legno-energia hanno proseguito o ripreso le proprie attività successivamente all’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 e/o del DPCM 10 Aprile 2020.
Le imprese che hanno continuato a lavorare, oltre che quelle tuttora attive, possono essere chiamate dalle Autorità preposte a dimostrare la sicurezza dei lavoratori anche rispetto al rischio legato all’emergenza Covid-19, nonché la legittimità del proprio operato alla luce di quanto disposto dai due DPCM sopra richiamati. In particolare, i controlli possono interessare retroattivamente anche le attività condotte tra il 23 marzo e il 13 aprile 2020 sulla base della comunicazione inoltrata al Prefetto competente.
AIEL ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in materia e informare i propri associati di quali documenti siano stati richiesti durante alcuni controlli che hanno interessato la filiera legno-energia.

Adempimenti datoriali per la valutazione del rischio per l’emergenza Covid-19
Per tutte le imprese attualmente operative, i controlli mirano a verificare che l’attività sia condotta garantendo la sicurezza dei lavoratori. A questo scopo, è necessaria la seguente documentazione:
-    Documento di avvenuta formazione/informazione  dei dipendenti [1] con data di consegna e firma di ricevuta dei dipendenti stessi;
-    Documento comprovante l’avvenuta consegna dei DPI specifici e dei sanificanti per superfici;
-    Fatture comprovanti l’acquisto dei DPI;
-    Piano di intervento che attesti le procedure interne atte a garantire la sicurezza ai dipendenti [2];
-    DVR aggiornato  con riferimento alle procedure interne atte alla gestione dell’emergenza [3].
Chiaramente, il piano di intervento deve essere attuato e monitorato, garantendo la sicurezza dei dipendenti in conformità con le prescrizioni in materia di sicurezza.

Documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell’attività in relazione alle disposizioni dei DPCM
Per le imprese che hanno proseguito le proprie attività tra il 23 marzo e il 13 aprile in base all’art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 22 marzo 2020 e/o che le stanno proseguendo in base dell’articolo 2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020, i controlli potranno avere lo scopo di verificare anche l’effettiva funzionalità dell’attività alla continuità delle filiere consentite dai DPCM sopracitati. A tal fine, risulterà necessario esibire:
-    Comunicazione/i al/i Prefetto/i effettuate in base all’art. 1, comma 1, lettera d) del DPCM 22 marzo 2020;
-    Elenco dei clienti serviti nel periodo di riferimento del decreto;
-    Documentazione attestante le richieste di fornitura (contratti di fornitura, richieste di fornitura);
-    Documenti di trasporto e fatture relative alle consegne effettuate nel periodo di riferimento.

Limiti e aggiornamenti del presente parere
Le indicazioni qui riportate sono espresse sono redatte in base alle informazioni disponibili al momento del rilascio della presente nota (16/04/2020).
Tutti i provvedimenti governativi emanati a fronte dell’emergenza sanitaria internazionale sono disponibili all'indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
La presente nota informativa è riferita in via esclusiva ai contenuti ivi richiamati: resta pertanto esclusa ogni valutazione rispetto a ulteriori provvedimenti emanati da specifiche Autorità amministrative territoriali quali Regioni, Province, Comuni, ecc.

 

[1] Dal 23 marzo e fino al 13 aprile 2020, il riferimento per i protocolli da adottare consisteva nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, così come indicato dal DPCM 22 Marzo 2020 (art. 1, comma 3). Dal 14 aprile, le imprese in attività sono tenute al rispetto delle norme igienico-sanitarie descritte agli Allegati 4 e 5 del DPCM 10 Aprile 2020 e sono altresì tenute a seguire le raccomandazioni di cui all’art 1, comma 1, lettera ii), punti a)-d).

[2] Secondo la Nota n. 89 del 13 marzo 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, tale documento dovrebbe essere redatto con il supporto del medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS. Deve quindi essere redatto nell’ambito della “riunione periodica” di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/2008.

[3] Per mezzo della Nota n. 89 del 13 marzo 2020, Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso sull’aggiornamento del DVR sottolineando che “è opportuno che le misure [di sicurezza straordinariamente adottate], pur non originando la classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008”.

 

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